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Cassazione Civile: Mutuo Solutorio e Garanzia Bancaria (Sentenza 2026)

Alternativas:

  • Sentenza Cassazione 2026: Mutuo Solutorio e Fideiussione
  • Cassazione Civile 2026: Nullità Clausola Anatocistica e Garanzia
  • Mutuo Solutorio: Cassazione Annulla Sentenza d’Appello (2026)

Cassazione Civile: Mutuo Solutorio e Garanzia Bancaria (Sentenza 2026)

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  • Mutuo Solutorio: Cassazione Annulla Sentenza d’Appello (2026)

by Editora de Negocio

Civile Ord. Sez. 1 Num. 170 Anno 2026

Presidente: COGNOME NOME

Relatore: COGNOME NOME

Data pubblicazione: 03/01/2026

sul ricorso 7810/2022 proposto da:

RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME

– ricorrente –

contro

COGNOME NOME

– intimata – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA n. 318/2022 depositata il 28/02/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dal AVV_NOTAIO.

RITENUTO IN FATTO

1. RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila, che aveva riformato la decisione di primo grado accogliendo l’opposizione di NOME COGNOME a un decreto ingiuntivo. Tale decreto imponeva a quest’ultima il pagamento di 101.166,36 euro a favore della Banca della Campania (successivamente incorporata in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), in qualità di fideiussore di un’obbligazione derivante da un mutuo chirografario stipulato il 15 settembre 2011 per un importo di 155.000,00 euro. Il mutuo era stato concesso tra la società debitrice e la banca, con la specifica destinazione delle somme al rientro del debito preesistente della società stessa verso l’istituto di credito.

La Corte d’Appello ha accolto il ricorso ritenendo che l’operazione del 15 settembre 2011, che prevedeva l’erogazione di un mutuo chirografario di 155.000,00 euro, previa dichiarazione di destinazione esclusiva delle somme all’estinzione di un debito di 131.165,66 euro, fosse in realtà divisibile in due negozi giuridici distinti. In particolare, la parte destinata all’estinzione del debito preesistente è stata qualificata come una semplice operazione contabile di ripianamento, ovvero una modifica dell’obbligazione originaria assimilabile a un pactum de non petendo ad tempus, che modificava solo i termini di adempimento senza novazione. La restante somma, pari a 23.834,34 euro, è stata invece considerata un effettivo mutuo chirografario. Di conseguenza, l’obbligazione garantita da COGNOME con la fideiussione specifica è stata ritenuta, fino a concorrenza di 131.165,66 euro, quella derivante dal rapporto di conto corrente tra la debitrice principale e la banca, solo marginalmente modificata ma non novata dall’operazione del 2011. Per la differenza (23.834,34 euro), l’obbligazione è stata invece identificata nella restituzione dell’accredito, qualificando in tal senso il contratto del 15 settembre 2011 come mutuo. La Corte ha inoltre accertato che COGNOME aveva comprovato l’integrale pagamento della somma mutuata (23.834,34 euro) attraverso le rate già versate all’atto del ricorso monitorio, che superavano tale importo. Infine, è stato riconosciuto il diritto di COGNOME di opporre eccezioni relative all’inesistenza del rapporto garantito, alla nullità del contratto base per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa, e in particolare alla nullità della clausola anatocistica presente nel contratto di conto corrente. L’eccezione di nullità relativa alla capitalizzazione degli interessi passivi è stata ritenuta tempestiva e fondata, tuttavia l’impossibilità di determinare con certezza il saldo corretto del conto, a causa della mancata produzione degli estratti conto relativi all’intero periodo, ha portato alla conclusione che la creditrice non aveva fornito la prova dell’esistenza e dell’entità del proprio credito al momento della prestazione della garanzia.

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Avverso tale sentenza, la soccombente ha proposto ricorso per cassazione, basandosi su un unico motivo. COGNOME è rimasta intimata e la ricorrente ha depositato una memoria.

La causa, inizialmente trattata all’adunanza dell’8 gennaio 2025 con ordinanza interlocutoria 7810/2025, è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite in materia di mutuo solutorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. L’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e 1813 del codice civile e dell’art. 117 del Testo Unico Bancario, per aver il giudice di merito erroneamente escluso che un contratto di mutuo potesse essere utilizzato per estinguere un debito preesistente e, di conseguenza, dovesse essere qualificato non come mutuo ma come una semplice modifica dell’obbligazione originaria derivante da un pactum de non petendo ad tempus, è fondato e merita accoglimento. La liceità del mutuo solutorio è stata infatti oggetto di recente pronuncia delle Sezioni Unite (n. 5841/2025), che ne hanno riconosciuto la validità, considerando che esso si perfeziona nel momento in cui la somma mutuata, pur non essendo materialmente consegnata, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario, ad esempio tramite accredito su conto corrente. Non rileva, in tal senso, che le somme siano immediatamente destinate a ripianare debiti pregressi nei confronti della banca mutuante, in quanto tale destinazione costituisce frutto di atti dispositivi distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.

La sentenza impugnata non si allinea a questo nuovo orientamento giurisprudenziale e deve pertanto essere cassata.

Il ricorso è accolto e la causa, una volta cassata la sentenza impugnata, è rinviata al giudice di merito per un nuovo giudizio.

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P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’Appello di L’Aquila, che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile, il 30 settembre 2025.

Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME

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