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Muerte neonatal por negligencia: ¿qué riesgo corre la matrona?

by Editora de Salud

La Cassazione italiana ha confermato una condanna per un’ostetrica in un caso in cui un neonato è deceduto subito dopo la nascita a causa di asfissia. Il decesso è avvenuto durante un travaglio indotto con ossitocina, e il monitoraggio aveva rilevato segni di sofferenza fetale ripetuti e gravi.

Secondo la sentenza n. 9579/2026 della Corte, l’ostetrica non ha allertato il medico di guardia né richiesto un intervento chirurgico urgente, un parto cesareo, che avrebbe potuto salvare il bambino. L’ostetrica aveva tentato di appellarsi alla causa di non punibilità prevista per i sanitari che agiscono con imperizia lieve rispettando le linee guida, ma la Cassazione ha respinto tale ricorso.

La Corte ha stabilito che l’errore non risiede nell’esecuzione tecnica di una procedura, ma nella mancata interpretazione di segnali di pericolo evidenti e nella conseguente omissione di un’azione urgente rientrante nelle sue competenze specifiche. Pertanto, non si può parlare di imperizia lieve, e l’esimente non si applica.

La legge italiana, in particolare l’art. 590-sexies del codice penale, introdotto dalla legge Gelli-Bianco (legge 24/2017), prevede che un sanitario non sia punibile se agisce con imperizia ma rispetta le linee guida ufficiali o le buone pratiche clinico-assistenziali adeguate al caso. Tuttavia, questa protezione non è assoluta e non si applica in caso di negligenza, imprudenza o imperizia grave.

Nel caso specifico, la Cassazione ha sottolineato che le difficoltà organizzative o la carenza di personale possono attenuare la pena, ma non possono giustificare l’omissione di un’azione doverosa di fronte a segnali di pericolo chiari. La corretta interpretazione dei tracciati e la tempestiva richiesta di intervento medico sono considerate competenze fondamentali dell’ostetrica.

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La Corte ha inoltre chiarito che l’avviso all’indagato non è obbligatorio quando, al momento dell’autopsia, non emergono ancora elementi specifici a carico del professionista sanitario.

La sentenza ribadisce che il confine tra responsabilità penale e tutela del professionista sanitario è delicato, ma che l’esimente per imperizia non può essere utilizzata per proteggere chi omette un’azione urgente e doverosa di fronte a segnali di pericolo evidenti.

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